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Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento che rafforza la lotta alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare quando i rapporti tra fornitore e acquirente coinvolgono più Paesi. In particolare, vediamo quali comportamenti vengono contrastati (dai ritardi di pagamento alle modifiche unilaterali dei contratti, fino a promozioni e resi imposti senza accordo) e che cosa cambia grazie a indagini e controlli più coordinati tra le autorità nazionali.

Un tema che tocca da vicino produttori e trasformatori, ma anche buyer, distributori, importatori e operatori extra-UE che lavorano con controparti europee: capire le nuove regole significa gestire meglio i contratti, ridurre i rischi e tutelare la filiera.

Un nuovo tassello europeo contro le pratiche sleali

Il Parlamento europeo ha approvato in plenaria il 12 febbraio 2026 un nuovo regolamento che rafforza la cooperazione tra le autorità nazionali quando una possibile pratica commerciale sleale coinvolge operatori in Paesi diversi.

Il provvedimento non riscrive la lista delle pratiche vietate, già fissata dalla Direttiva (UE) 2019/633, ma mira a farla funzionare meglio nei casi transfrontalieri, dove oggi i controlli risultano più complessi e frammentati.

Che cosa si intende per "pratiche sleali" nella filiera agroalimentare

Le pratiche sleali, nel perimetro della Direttiva 2019/633, sono comportamenti da parte di aziende e operatori professionali che deviano dalle buone prassi commerciali e che, sfruttando un forte squilibrio di potere contrattuale, trasferiscono rischi e costi in modo ingiusto sulla parte più debole.

La normativa europea nasce proprio per proteggere chi vende prodotti alimentari a buyer più grandi e strutturati, come grandi retailer, industrie o intermediari con maggiore forza negoziale.

La Direttiva copre qualsiasi fornitore di prodotti agricoli e alimentari con fatturato fino a 350 milioni di euro, con livelli di protezione graduali per chi si trova sotto questa soglia. Nel perimetro rientrano anche consorzi e organizzazioni di produttori e distributori sotto soglia. Inoltre, le regole possono applicarsi anche a fornitori e buyer fuori dall'UE, a condizione che almeno una delle parti sia stabilita nell'Unione.

I livelli di protezione per i fornitori

Pratiche commerciali scorrette: nuovo regolamento UE e maggiore tutelaGli scaglioni di fatturato sono fissati direttamente nella normativa (art. 1, par. 2 della Direttiva UE 2019/633) e stabiliscono quando la tutela si applica in base alla dimensione del fornitore e a quella del buyer (la protezione scatta quando il buyer è in una fascia superiore).

In sintesi, la Direttiva si applica a:

  • fornitori fino a 2 milioni € verso buyer oltre 2 milioni €
  • fornitori 2–10 milioni € verso buyer oltre 10 milioni €
  • fornitori 10–50 milioni € verso buyer oltre 50 milioni €
  • fornitori 50–150 milioni € verso buyer oltre 150 milioni €
  • fornitori 150–350 milioni € verso buyer oltre 350 milioni €

C'è anche una regola specifica se il buyer è una pubblica amministrazione, per cui la Direttiva si applica comunque alle vendite effettuate da fornitori con fatturato fino a 350 milioni €.

Le pratiche vietate più rilevanti per l'industria alimentare

La Direttiva vieta 16 pratiche, distinguendo tra pratiche sempre vietate e pratiche ammesse solo se concordate in anticipo in modo chiaro e non ambiguo. Questo schema è importante per le aziende alimentari, perché molte voci che in passato venivano gestite "per prassi" oggi richiedono condizioni contrattuali trasparenti e verificabili.

Le pratiche sempre vietate includono, tra le altre:

  • ritardi di pagamento oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti;
  • cancellazioni con preavviso troppo breve per i deperibili;
  • modifiche unilaterali del contratto;
  • richieste di pagamenti non legati a una specifica transazione;
  • trasferimento al fornitore del rischio di perdite e deterioramenti;
  • rifiuto di confermare per iscritto un accordo di fornitura quando il fornitore lo richiede;
  • abuso di segreti commerciali;
  • ritorsioni commerciali e addebito al fornitore dei costi di gestione dei reclami dei clienti.

Le pratiche "grigie" sono invece consentite solo se pattuite prima e in modo esplicito. Rientrano, ad esempio:

  • la restituzione dell'invenduto;
  • il pagamento di corrispettivi per inserimento a listino o per esposizione;
  • i contributi per promozione, marketing e pubblicità e i costi per il personale del buyer o per l'allestimento dei locali.

Che cosa cambia con il nuovo regolamento?

Il nuovo regolamento nasce per gestire in modo più efficace i casi in cui fornitore e acquirente si trovano in Stati membri diversi, oppure quando la pratica sleale ha effetti in più Paesi. In questi scenari, finora, l'applicazione della Direttiva poteva rallentare per differenze procedurali, tempi di risposta non allineati e difficoltà nello scambio di informazioni tra autorità.

La logica del regolamento è mettere a disposizione delle autorità un "kit" comune per collaborare, con un meccanismo di assistenza reciproca, regole su costi e riservatezza, e uno strumento per azioni coordinate nei casi più ampi. Il Consiglio UE ha chiarito che la riforma non modifica la Direttiva, ma punta a rendere più fluida l'applicazione nei casi cross-border senza introdurre burocrazia non necessaria per il settore.

Assistenza reciproca, tempi e riservatezza

Il regolamento introduce un meccanismo di assistenza reciproca che consente alle autorità di scambiarsi informazioni, collaborare su indagini e coordinare le azioni di enforcement. In pratica, se un'autorità riceve una segnalazione o rileva un rischio che coinvolge un buyer stabilito in un altro Stato membro, può attivare formalmente l'omologa autorità estera per ottenere elementi utili e, dove necessario, per chiedere misure di indagine o intervento.

Sul fronte dei tempi, il testo prevede che l'autorità che riceve una richiesta di informazioni debba rispondere entro 90 giorni. È possibile una proroga, tipicamente fino a 30 giorni, in presenza di motivazioni oggettive legate alla complessità del caso. Questa previsione è rilevante perché dà una cornice temporale più chiara alla cooperazione tra amministrazioni.

Un altro punto sensibile riguarda la tutela di chi denuncia. Il Consiglio UE evidenzia regole su protezione dei dati e riservatezza delle informazioni, proprio per ridurre il rischio di ritorsioni nei confronti dei fornitori che segnalano comportamenti scorretti. Si tratta di un tema fondamentale, perché la paura di "perdere il cliente" è uno dei motivi che può frenare le segnalazioni in filiera.

Uno scambio informativo più rapido grazie a un sistema digitale condiviso

Tra gli strumenti operativi, il regolamento consente alle autorità nazionali di informarsi tra loro su pratiche sleali già riscontrate oppure sul rischio che possano verificarsi, utilizzando l'Internal Market Information System, una piattaforma già impiegata nell'UE per lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni. L'obiettivo dichiarato è favorire risposte più rapide e coordinate e, allo stesso tempo, aumentare l'effetto deterrente.

Azioni coordinate nei casi su larga scala

Il regolamento non si limita ai singoli dossier. Prevede anche un meccanismo di "azione coordinata" quando la pratica sleale ha una dimensione ampia e coinvolge almeno tre Paesi UE. In questi casi viene designato uno Stato membro con ruolo di coordinamento, per facilitare la risposta comune e l'allineamento tra autorità. Questo punto interessa soprattutto operatori che lavorano con centrali d'acquisto, gruppi multilocali o reti distributive che operano in più mercati.

Paesi terzi: più difficile aggirare le regole spostandosi fuori UE

Un passaggio specifico riguarda le pratiche sleali di buyer stabiliti fuori dall'Unione. Il Consiglio UE e il Parlamento europeo indicano che il regolamento contiene regole di cooperazione per questi casi, con l'obiettivo di proteggere meglio i produttori europei anche quando l'acquirente è extra-UE.

In particolare, esiste una misura concreta pensata per evitare strategie di elusione: se viene aperta un'indagine, i buyer basati fuori UE dovranno designare una persona di contatto responsabile per l'Unione europea, che diventa il riferimento principale delle autorità e deve facilitare le attività di accertamento.

Implicazioni operative per produttori, trasformatori, distributori e importatori

Per i fornitori, inclusi produttori e trasformatori, la tutela può diventare più efficace anche quando il buyer è all'estero. La cooperazione tra autorità, i tempi più definiti e gli strumenti digitali di scambio informativo possono ridurre i vuoti che talvolta si creano nei rapporti cross-border.

Per buyer, grossisti, importatori e distributori che acquistano e rivendono, la novità aumenta l'attenzione sulla compliance contrattuale e sulla tracciabilità delle decisioni commerciali. Nei fatti, il rischio non è solo la contestazione nazionale, ma anche l'avvio di attività coordinate o richieste di cooperazione provenienti da altri Stati membri. Questo vale in particolare quando si opera in più mercati o attraverso strutture societarie e logistiche distribuite.

Come abbiamo visto, ci sono implicazioni anche per gli operatori extra-UE. In particolare, chi compra da fornitori UE dovrà mettere in conto una maggiore capacità di reazione ad eventuali richieste da parte di autorità europee, inclusa la previsione della persona di contatto responsabile per l'UE in caso di indagini. Chi vende verso buyer UE, invece, deve ricordare che la Direttiva può applicarsi anche a fornitori e buyer stabiliti fuori dall'Unione quando almeno una parte è nell'UE, quindi le regole sulle pratiche vietate restano un riferimento da considerare nella gestione dei contratti e delle condizioni commerciali.

Che cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Dopo il via libera del Parlamento europeo, il regolamento deve essere approvato dal Consiglio. Le regole si applicheranno 18 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel frattempo, il quadro delle pratiche vietate resta quello della Direttiva 2019/633 e delle norme nazionali di recepimento.

Come prepararsi senza appesantire i processi

In attesa dell'adozione formale del regolamento da parte del Consiglio e della sua applicazione, le aziende possono lavorare su alcune azioni semplici e a basso impatto organizzativo.

  • Verificare le condizioni contrattuali, tra cui i tempi di pagamento e le condizioni per i prodotti deperibili
  • Rendere sempre tracciabili e non unilaterali le modifiche contrattuali (anche se previsti da prassi consolidate o precedenti accordi), definendo procedure interne e condivise per variazioni di prezzo, volumi, consegne e qualità.
  • Gestire con attenzione le cancellazioni last minute per i deperibili e le condizioni di reso (soprattutto quando si opera con più mercati e più magazzini).
  • Se si prevedono contributi promozionali o di marketing, inserirli in modo esplicito e anticipato nel contratto, perché queste pratiche sono ammesse solo se concordate chiaramente.
  • Per i gruppi che acquistano o vendono cross-border, mappare dove sono stabilite le controparti e quale autorità nazionale potrebbe essere competente, così da gestire eventuali richieste di informazioni con tempi coerenti.
  • Per buyer extra-UE che operano con fornitori europei, valutare in anticipo assetti e responsabilità della persona di contatto per l'UE, per evitare rallentamenti e criticità in caso di accertamenti.

Nei casi transfrontalieri l'enforcement punta quindi a diventare più rapido, coordinato e difficile da aggirare, con effetti che riguarderanno l'intera filiera agroalimentare, in Europa e nei rapporti con i Paesi terzi.